Art. 2.
(Disposizioni generali).

      1. Negli atti di programmazione e di pianificazione territoriale e in materia di viabilità e di trasporti dei comuni, nonché nella progettazione e nella esecuzione di opere viarie devono essere osservate le disposizioni di cui alla presente legge, prevedendo le misure più idonee per la realizzazione di sistemi integrati di protezione basati sulla massima valorizzazione della mobilità pedonale.
      2. I nuovi strumenti urbanistici comunali o le varianti di quelli vigenti devono classificare la rete viaria comunale nelle seguenti categorie di strade, in relazione al grado di integrazione con il contesto insediativo circostante:

          a) strade primarie, con funzioni di entrata e di uscita dalla città ed al servizio del traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano e del traffico di transito rispetto all'area urbana;

          b) strade di scorrimento, la cui funzione è quella di garantire la fluidità degli spostamenti veicolari di cui alla lettera a) con scambio anche all'interno della rete viaria cittadina, nonché di consentire un elevato livello di servizio degli spostamenti a più lunga distanza interni all'ambito urbano;

          c) strade di quartiere, con funzioni di collegamento tra quartieri limitrofi, spostamenti a minore distanza sempre interni alla città o, per le aree urbane di più grandi dimensioni, tra i punti estremi di un medesimo quartiere, tra gli insediamenti principali urbani e di quartiere e i servizi e le attrezzature;

          d) strade locali, al servizio diretto degli insediamenti.